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Superbonus, ecobonus, sismabonus: la cessione del credito è esente da Iva

ingegneria - consulenza - progettazione

L’Agenzia delle Entrate precisa che non ci sono obblighi di fattura, certificazione e registrazione del contratto

La cessione del credito corrispondente al Superbonus, all’ecobonus e al sismabonus è esente da Iva. Non è inoltre obbligatoria l’emissione di fattura, la certificazione con scontrini o ricevute fiscali né la registrazione del contratto. Le spiegazioni sulle procedure da seguire sono arrivate con la risposta 369/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
 

Cessione del credito, il dubbio

Una società di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale intendeva acquistare i crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni per interventi di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio. Una parte dei crediti sarebbe stata utilizzata in compensazione tramite modello F24, la parte eccedente sarebbe stata ceduta a terzi. La società ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate quali fossero gli adempimenti fiscali, cioè trattamento Iva e applicazione dell’imposta di registro, e le formalità necessarie.

 

Cessione del credito esente da Iva

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base all’articolo 10, comma 1 n. 1) del DPR 633/1972, la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni di natura finanziaria esenti da Iva o ad operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’Iva. L’Agenzia ha illustrato che l’operazione di cessione del credito con finalità di finanziamento rientra tra quelle esenti da IVA e ha aggiunto che, a suo avviso, la cessione dei crediti d’imposta corrispondenti al Superbonus, all’ecobonus e al sismabonus, effettuata tra le parti dietro corrispettivo, ha natura finanziaria e rientra tra le operazioni esenti da Iva.

 

Cessione del credito, non è obbligatoria la fattura

L’Agenzia ha fornito anche altre indicazioni sulle formalità da seguire. Non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non venga richiesta dal cliente. La cessione non è inoltre soggetta all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, né alla memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati corrispettivi giornalieri.

L’Agenzia ha aggiunto che l’atto di cessione del credito, formalizzato con scrittura privata, non è soggetto all’ obbligo di registrazione. Questo perché, in base al Tuir, rientra tra gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”, atti per cui non è richiesta la registrazione. 
Credit by Edilportale

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