
L’Agenzia delle Entrate precisa che non ci sono obblighi di fattura, certificazione e registrazione del contratto
Cessione del credito, il dubbio
Una società di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale intendeva acquistare i crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni per interventi di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio. Una parte dei crediti sarebbe stata utilizzata in compensazione tramite modello F24, la parte eccedente sarebbe stata ceduta a terzi. La società ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate quali fossero gli adempimenti fiscali, cioè trattamento Iva e applicazione dell’imposta di registro, e le formalità necessarie.
Cessione del credito esente da Iva
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base all’articolo 10, comma 1 n. 1) del DPR 633/1972, la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni di natura finanziaria esenti da Iva o ad operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’Iva. L’Agenzia ha illustrato che l’operazione di cessione del credito con finalità di finanziamento rientra tra quelle esenti da IVA e ha aggiunto che, a suo avviso, la cessione dei crediti d’imposta corrispondenti al Superbonus, all’ecobonus e al sismabonus, effettuata tra le parti dietro corrispettivo, ha natura finanziaria e rientra tra le operazioni esenti da Iva.
Cessione del credito, non è obbligatoria la fattura
L’Agenzia ha fornito anche altre indicazioni sulle formalità da seguire. Non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non venga richiesta dal cliente. La cessione non è inoltre soggetta all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, né alla memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati corrispettivi giornalieri.