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Sismabonus acquisto, niente detrazione se l’impresa non è di costruzione o ristrutturazione

ingegneria - consulenza - progettazione

L’Agenzia delle Entrate spiega quali requisiti deve possedere la società titolare del titolo abilitativo

Per ottenere il Sismabonus acquisto, è necessario che l’impresa che ottiene il titolo abilitativo per la demolizione del fabbricato preesistente e la realizzazione del nuovo edificio possegga determinati requisiti. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 320/2021.
 

Sismabonus acquisto, il caso

Un’impresa di costruzione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se gli acquirenti delle unità immobiliari residenziali che stava realizzando potessero ottenere il Sismabonus acquisto.Il dubbio nasceva da due fattori: il primo era che la demolizione dell’edificio originario era stata realizzata da un’altra impresa, direttamente controllata dall’impresa istante che stava costruendo i nuovi immobili.
Il secondo elemento di dubbio risiedeva nelle vicissitudini contrattuali che avevano preceduto i lavori. L’edificio originario, e il terreno su cui sorgeva, era di proprietà di una società che come oggetto aveva la “fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni” e non l’attività di costruzione e/o ristrutturazione. Questa società aveva ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione dei lavori di demolizione e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale.
 L’impresa istante aveva acquistato il terreno dopo la demolizione ed era subentrata, con una voltura, al permesso di costruire.
 

Sismabonus acquisto, occhio all’ambito di attività dell’impresa

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non è necessario che l’impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, ma è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, si legge nella risposta delle Entrate, è necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori.
L’astratta idoneità, spiega l’Agenzia, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale. Dal momento che la società che aveva ottenuto il titolo abilitativo non era qualificabile come impresa di costruzioni, l’Agenzia ha escluso la possibilità, per gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, di ottenere il Sismabonus acquisto.

credit by edilportale

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