
Tar Piemonte: è sufficiente l’aumento delle unità immobiliari che comporta l’aumento del carico urbanistico
Frazionamento dell’immobile, il caso
Il proprietario di un edificio, suddiviso in quattro unità immobiliari, aveva richiesto il permesso di costruire per una serie di lavori, tra cui il recupero a fini abitativi del sottotetto e il cambio di destinazione d’uso del piano terra adibito a magazzino, che avrebbero portato alla realizzazione di sei unità immobiliari. Il Comune aveva chiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ma il proprietario si è rivolto al Tar sostenendo che l’intervento di frazionamento si qualificasse come manutenzione straordinaria. L’intervento sarebbe stato soggetto alla disciplina dell’articolo 17, comma 4, del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in base al quale si devono pagare gli oneri di urbanizzazione solo se l’intervento comporta un aumento del carico urbanistico e un aumento della superficie calpestabile. Gli altri lavori, a detta del proprietario, si qualificavano come risanamento conservativo senza aumento del volume o della superficie calpestabile e, anche se era stato richiesto il permesso di costruire, dovevano pertanto esser realizzati senza la corresponsione di alcun pagamento.
Frazionamento dell’immobile e oneri di urbanizzazione
Il Tar ha spiegato in primo luogo che le opere vanno considerate nel loro complesso. Secondo i giudici, gli interventi sull’immobile devono essere classificati come ristrutturazione edilizia che, con il recupero a fini abitativi del sottotetto e del magazzino, porta ad un aumento della volumetria. I giudici hanno anche spiegato che, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza, il frazionamento di un immobile in più unità immobiliari determina un incremento del carico urbanistico.Il Tar ha concluso che l’intervento, prevedendo la realizzazione di sei distinte unità immobiliari, autonomamente utilizzabili, in luogo delle quattro preesistenti, porta a un maggior carico urbanistico in relazione alla aumentata potenzialità di insediamento nell’immobile, con conseguente obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione