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Abusi edilizi, no alla demolizione se il nuovo proprietario è in buona fede

ingegneria - consulenza - progettazione

Il Tar Campania salva le opere che il Comune ha ignorato per sessant’anni, su cui ha riscosso tributi e ha autorizzato lavori di ristrutturazione

La buona fede può salvare il nuovo proprietario dalla demolizione di opere irregolari realizzate molti anni prima, di cui il Comune non si era accorto fino a quel momento. Lo ha spiegato il Tar Campania con la sentenza 2123/2021.
 

Abusi edilizi, il caso

I giudici si sono pronunciati su una controversia sorta tra il Comune e un cittadino che nel 2019 ha acquistato una unità immobiliare con relativo garage al piano seminterrato. Nell’atto di compravendita, il venditore ha dichiarato che il fabbricato era stato realizzato in conformità ad una licenza edilizia risalente al 1962. Dopo la compravendita, l’acquirente non ha realizzato altri interventi per i quali fossero necessari permessi o assensi. Il Comune, però, aveva ravvisato delle difformità tra il progetto assentito e lo stato di fatto e aveva quindi ordinato la demolizione del locale seminterrato adibito a garage. Il locale risultava unico, ma era stato in realtà frazionato in box singoli con la realizzazione di una serie di tramezzi. Il nuovo proprietario ha quindi presentato ricorso al Tar, chiedendo che fosse tutelato l’affidamento in buona fede.

 

Abusi edilizi, la buona fede ferma la demolizione

Il Tar ha accolto il ricorso spiegando che, quando si deve adottare un provvedimento repressivo a distanza di così tanti anni, è necessaria una motivazione rafforzata che dia conto dell’avvenuta valutazione degli opposti interessi: quello del titolare del bene alla conservazione ed utilizzazione del bene e quello dell’Amministrazione al ripristino dell’assetto del territorio, compromesso dall’abuso. I giudici hanno affermato inoltre che la compravendita doveva essere considerata legittima dal momento che nell’atto, in cui era richiamato il titolo abilitativo, era intervenuto un notaio. Dato che, dopo la compravendita, non erano stati realizzati altri lavori, i giudici hanno ravvisato la completa buona fede dell’acquirente. I giudici hanno inoltre sottolineato come nell’arco di sessant’anni, cioè il tempo intercorrente tra la costruzione del fabbricato e l’acquisto da parte del nuovo proprietario, il Comune non ha mai contestato la regolarità dell’opera, ha regolarmente riscosso i tributi locali (TARSU, TARI, TARES, IMU) e, nel 2002, ha ricevuto una Dia e una Cila dal condominio per interventi di ristrutturazione dell’intero edificio. Da questa documentazione risultavano già gli elementi poi contestati nel 2019. Sulla base di queste considerazioni, il Tar ha annullato l’ordine di demolizione.ù

credit by edilportale

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