
La Cassazione illustra una facoltà che può rivelarsi utile nel caso in cui il condominio intenda realizzare interventi agevolati con il superbonus
Se un condomino realizza un abuso edilizio, l’amministratore può agire in giudizio direttamente, senza attendere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 7884/2021.
Abusi edilizi in condominio, il caso
Un condomino aveva realizzato un’apertura nella ringhiera del balcone di sua proprietà, che gli consentiva di scendere direttamente nel cortile comune. Il condominio aveva chiesto e ottenuto, dal Tribunale ordinario prima e dalla Corte d’Appello poi, il ripristino della condizione preesistente. Il responsabile dell’abuso si era opposto adducendo una serie di motivazioni tra cui ne spicca una: l’amministratore aveva agito in giudizio in modo autonomo, senza essere autorizzato con una apposita delibera dell’assemblea condominiale.
Abusi edilizi in condominio, il potere dell’amministratore
La Cassazione ha fatto il punto della situazione sull’utilizzo della cosa comune da parte dei singoli condòmini. Il limite, per non sfociare nell’abuso, è fissato dall’articolo 1102 del Codice Civile. In base a questa disposizione, ogni condomino può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di utilizzarla secondo il loro diritto. Entro questi limiti, il condomino può apportare, a proprie spese, le modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa comune. I giudici della Cassazione non hanno esaminato nuovamente la legittimità dell’apertura nella ringhiera, che nei precedenti gradi di giudizio era stata considerata abusiva. La Cassazione si è concentrata sui poteri dell’amministratore di condominio. Se, ha spiegato la sentenza, un condomino commette un abuso sulla cosa comune, l’amministratore può agire in giudizio per costringerlo ad osservare i limiti imposti dall’articolo 1102 del Codice Civile. Per agire in tal senso, ha ribadito la Cassazione, l’amministratore non ha bisogno di essere autorizzato dall’assemblea condominiale. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso.
Abusi edilizi in condominio e Superbonus 110%
Il fatto che l’amministratore di condominio possa agire in giudizio senza attendere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, velocizza i tempi per l’eliminazione delle irregolarità commesse dai singoli proprietari sulle parti comuni. Questo aspetto è rilevante ne caso in cui un condominio voglia realizzare degli interventi agevolati con il Superbonus. Per ottenere la detrazione, infatti, è necessario che un tecnico abilitato attesti lo stato legittimo dell’immobile. Tale asseverazione deve riferirsi alle parti comuni. In presenza di irregolarità, non è possibile usufruire del Superbonus