
Tar Campania: dipende dalle dimensioni e dall’utilizzo che se ne può fare, altrimenti bisogna richiedere il permesso di costruire
Soppalco, il caso
I giudici si sono pronunciati sul ricorso, contro l’ordine di demolizione emesso dal Comune, presentato dal proprietario di un’abitazione che aveva realizzato nel proprio garage un soppalco avente una superficie di m 4,10 x 2,22 e un’altezza interna di m 1,52. Secondo il Comune, per la realizzazione del soppalco sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Il proprietario riteneva invece che tale titolo abilitativo non fosse richiesto per la realizzazione di un soppalco di dimensioni ridotte, destinato esclusivamente a deposito.
Soppalco, quando è sufficiente la SCIA
I giudici hanno dato ragione al proprietario, accolto il ricorso e fermato l’ordine di demolizione. Il Tar ha spiegato che il soppalco realizzato, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, poteva essere classificato come vano adibito a deposito-ripostiglio e, come tale, “assoggettato non già al regime abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo della SCIA”. Il Tar ha ricordato che la costruzione di un soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, quando non viene incrementata la superficie dell’immobile. Tale condizione è rispettata nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consiste in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone.