
CdS: l’unico interessa da tutelare è il ripristino della legalità a prescindere dal lasso di tempo tra il sopralluogo e l’ordine di demolizione
Veranda abusiva, il caso
Il caso riguarda la realizzazione di una veranda in muratura realizzata senza titoli edilizi. Il Comune aveva ordinato la demolizione dopo cinque anni dal sopraluogo, effettuato nel 2007. Nel frattempo, la proprietaria dell’immobile lo aveva venduto al coniuge. Secondo il nuovo proprietario, il lasso di tempo intercorrente tra la realizzazione delle opere abusive, il sopralluogo e l’ordinanza di demolizione era tale da generare un “legittimo affidamento”. Il Comune avrebbe quindi dovuto motivare adeguatamente l’ordinanza e valutare gli altri interessi in gioco. A detta del proprietario, inoltre, non essendoci ragioni di celerità per l’adozione del provvedimento di demolizione, il Comune avrebbe dovuto notificare l’avvio del procedimento.
Veranda abusiva, deve sempre essere demolita
I giudici hanno sottolineato che il nuovo proprietario, essendo il coniuge del precedente, non disconosceva la consistenza dell’abuso, anche perché era presente durante lo svolgimento del sopralluogo. Il Consiglio di Stato ha inoltre spiegato che, sulla base di consolidati princìpi della giurisprudenza, il provvedimento con cui viene sanzionato un abuso edilizio non deve essere motivato da ragioni di pubblico interesse. A prescindere dal tempo intercorso dalla realizzazione dell’abuso, l’unico interesse da tutelare è il ripristino della legalità violata. Questo significa che, anche se dopo il sopralluogo trascorre molto tempo, il proprietario non può ritenersi al riparo da eventuali sanzioni
Per questi motivi, il CdS ha respinto il ricorso del nuovo proprietario e confermato l’ordine di demolizione.