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Pratiche edilizie, accesso civico limitato al permesso di costruire

ingegneria - consulenza - progettazione

Garante della privacy: se fossero rese note le altre informazioni si potrebbero danneggiare interessi economici, diritto d’autore e proprietà intellettuale

Non può essere consentito l’accesso civico generalizzato alle informazioni contenute nelle pratiche edilizie. 
Con un parere rilasciato il 17 dicembre scorso, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha spiegato che possono essere diffusi i dati e le informazioni relativi al permesso di costruire, ma non quelle che, rivelando dati sensibili o tutelati dalla proprietà intellettuale e dal diritto d’autore, potrebbero causare un danno economico.
Il caso sottoposto all’Autorità riguarda la richiesta di accesso agli atti alla documentazione relativa ad una pratica edilizia di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato destinato ad agriturismo, situato in una zona rurale. Il Comune, che ha ricevuto la richiesta di accesso agli atti da un soggetto interessato a capire la regolarità dei lavori, si è confrontato con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Permesso di costruire, i documenti pubblici

L’Autorità ha ricordato che la normativa di settore prevede che la domanda per il rilascio del permesso di costruire vada corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e alle norme edilizie, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica.
Non tutti i documenti e le informazioni vanno resi noti. Esiste infatti un preciso regime di pubblicità solo per l’atto finale del procedimento, che deve essere affisso all’albo pretorio, mentre gli estremi devono essere indicati nel cartello esposto in cantiere.

Permesso di costruire e tutela della proprietà intellettuale

L’istanza di accesso civico riguardava, oltre agli estremi del permesso di costruire, tutta la documentazione integrale presentata nel corso degli anni, tra cui le SCIA in variante, agibilità, planimetrie, piante architettoniche, relazioni geologiche, prospetti, piante grafiche, rilievi, allaccio utenze, collaudi, tabelle riepilogative, elaborati e relazioni tecniche. Nella documentazione richiesta c’erano anche materiali fotografici, visure catastali, schede relative al patrimonio aziendale immobiliare e strumentale, numero e qualifica degli addetti, dati di produzione.
Si tratta di informazioni per le quali non esiste alcun obbligo di pubblicazione e che, se rese pubbliche, avrebbero potuto rivelare dati personali sensibili o coperti dalla proprietà intellettuale e dal diritto d’autore, col rischio di compromettere gli interessi economici e commerciali.

credit by edilportale

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