
Consiglio di Stato: il RET risponde a una esigenza di ‘uniformità semantica’ ma non può scavalcare l’autonomia pianificatoria del Comune
Regolamento edilizio e calcolo delle volumetrie, il caso
Il caso è nato dal contenzioso tra un Comune della Puglia e un’impresa. Il Comune aveva annullato la SCIA presentata dall’impresa sostenendo che avesse conteggiato in eccesso la volumetria realizzabile. Secondo il Comune, la società non aveva conteggiato nella volumetria gli spazi qualificati come “superfici accessorie” dal RET (recepito dalla Puglia con la Delibera 554/2017, con la LR 11/2017 e successivamente spiegato con la Delibera 1550/2019). La società avrebbe dovuto computarli perché il Comune non aveva ancora adeguato il suo Regolamento edilizio al RET e, quindi, il Regolamento Edilizio comunale rappresentava l’unico valido riferimento normativo. Il Tar Puglia ha dato ragione all’impresa, affermando che il RET fosse direttamente applicabile nel Comune.
Il Consiglio di Stato è giunto ad una conclusione opposta. I giudici, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 125/2017, hanno spiegato che il Regolamento Edilizio Tipo non ha alcun contenuto innovativo della disciplina edilizia, ma svolge una funzione di raccordo e coordinamento meramente tecnico. Il RET risponde all’esigenza di raggiungere una uniformità semantica, ma non si può concludere che possa incidere sulle previsioni dimensionali di piano ed avere effetti sull’autonomia pianificatoria degli Enti locali. Il CdS ha sottolineato che la Delibera 554/2017 della Puglia e la LR 11/2017 prevedono che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente. I giudici hanno quindi concluso che la disciplina edilizia ed urbanistica dei Comuni pugliesi resta inalterata e hanno disposto la riforma della sentenza emessa dal Tar. La decisione del CdS in merito alla Puglia ricalca un caso analogo avvenuto in Campania. Ne consegue che, per evitare di incorrere in contenziosi e sanzioni, nel calcolo delle volumetrie bisogna fare riferimento al Regolamento Edilizio comunale.
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