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Sismabonus 110%, necessarie due asseverazioni della congruità delle spese

ingegneria - consulenza - progettazione

Il CSLP spiega: una deve essere rilasciata dal progettista prima dell’avvio dei lavori, l’altra dal direttore lavori a intervento concluso

Superbonus 110% e congruità delle spese

Il Decreto Rilancio (DL 34/2020), che ha introdotto il Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico e per l’adozione di misure antisismiche, ha previsto una serie di asseverazioni, tra cui l’asseverazione della congruità delle spese rispetto ai lavori realizzati. Questo per evitare di “gonfiare” le stime e ottenere un bonus sproporzionato rispetto all’effettiva portata dei lavori.
 
Il comma 13-bis del Decreto Rilancio spiega che le asseverazioni della congruità delle spese relative agli interventi di efficientamento energetico e ai lavori antisismici devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
 
Da questa formulazione, si potrebbe capire che la dichiarazione della congruità delle spese sia una e vada rilasciata a fine intervento, cioè quando è possibile verificare che gli importi pagati siano conformi ai risultati raggiunti in termini di miglioramento della prestazione energetica e della sicurezza antisismica.
 

Sismabonus 110%, il dubbio sulla doppia asseverazione

Sull’argomento è stato posto un quesito al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Un addetto ai lavori ha chiesto un chiarimento sottolineando che, per ottenere il Sismabonus, prima di avviare i lavori per l’adozione delle misure antisismiche, il progettista deve allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire:
– l’asseverazione relativa alla classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento;
– l’asseverazione relativa alla classe di rischio conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
 
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se nominato per interventi complessi), attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
 
Per ottenere il Superbonus sui lavori antisismici, il Decreto Rilancio afferma che l’asseverazione della congruità delle spese vada presentata a fine lavori o per ogni stato di avanzamento lavori. Nel quesito presentato al CSLP si chiede quindi se si debbano presentare due asseverazioni distinte.
 

Sismabonus 110%, CSLP: doppia asseverazione della congruità delle spese

Il CSLP ha spiegato che per gli interventi di adozione di misure antisismiche, l’asseverazione deve essere redatta secondo le indicazionicontenute nel DM 329/2020, che ha modificato il DM 58/2017 contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
 
Il DM 329/2020 contiene:
– il modello relativo all’asseverazione del progettista, da presentare prima dell’avvio dei lavori;
– il modello relativo all’asseverazione del direttore dei lavori, da presentare a intervento ultimato;
– il modello per l’attestazione del collaudatore statico, da compilare solo se richiesto;
– il modello da presentare per ogni stato di avanzamento dei lavori.
 
Sia nel modello relativo all’asseverazione del progettista sia in quello relativo all’asseverazione del direttore dei lavori sono stati inseriti dei punti relativi all’asseverazione della congruità delle spese e al possesso della polizza assicurativa con massimale non inferiore a 500mila euro. Questo significa che vanno rese due asseverazioni della congruità delle spese:
– una firmata dal progettista pima dell’inizio dei lavori;
– una firmata dal direttore dei lavori a fine lavori.
 
Nell’asseverazione del progettista, la congruità delle spese deve essere stimata sulla base di un prezziario da indicare. Nell’asseverazione del direttore dei lavori, la congruità delle spese deve essere verificata in base al risultato ottenuto con l’intervento.
 
I punti relativi all’asseverazione della congruità delle spese e al possesso della polizza assicurativa devono essere compilati solo nel caso in cui si richieda il Superbonus 110%, mentre vanno ignorati se si richiede il Sismabonus. 

Di seguito uno schema di sintesi sulle asseverazioni e attestazioni che ogni tecnico deve redigere sulla base della detrazione fiscale richiesta:

 

Tecnico Asseverazioni/attestazioni richieste per il sismabonus Asseverazioni/attestazioni richieste per il superbonus
Progettista – classe di rischio pre-intervento
– classe di rischio conseguibile post-intervento
– classe di rischio pre-intervento
– classe di rischio conseguibile post-intervento
– congruità spese
– possesso polizza assicurativa da 500.000 euro
Direttore lavori – riduzione rischio sismico conforme al progetto depositato – riduzione rischio sismico conforme al progetto depositato
– congruità spese
– possesso polizza assicurativa da 500.000 euro
Collaudatore (ove previsto) – riduzione rischio sismico dichiarata nel progetto e asseverata dal direttore lavori – riduzione rischio sismico dichiarata nel progetto e asseverata dal direttore lavori

credit by edilportale

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