
Agenzia delle Entrate: il credito ceduto dal condominio all’impresa di costruzione può essere ceduto per intero al fornitore dei materiali
Ecobonus e cessione del credito, il caso
Una società di commercio all’ingrosso ha venduto ad un’impresa i materiali per la realizzazione di un isolamento termico. I materiali sono stati utilizzati nel 2018 per un intervento di riqualificazione energetica in un condominio. L’impresa, a parziale pagamento delle proprie fatture per gli interventi, ha ricevuto dal condominio un credito di imposta. L’impresa ha utilizzato in compensazione la prima rata del credito spettante e ha manifestato l’intenzione di cedere la parte residua alla società dalla quale aveva acquistato i materiali. Il credito ceduto avrebbe in parte pagato al fornitore quanto dovuto per i materiali. La parte eccedente sarebbe stata ceduta dietro corresponsione di un corrispettivo.
La società fornitrice si è quindi rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se potesse ricevere tutto il credito di imposta, anche se eccedente il debito dell’impresa nei confronti del fornitore.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito solo dopo che lo stesso è divenuto disponibile. Oltre alla cessione originaria, ne è consentita una soltanto.
Tra i diversi soggetti cui può essere ceduto il credito, l’Agenzia ha citato, per fare degli esempi, gli altri condòmini, le imprese che realizzano l’intervento, i fornitori dei materiali necessari alla realizzazione dell’intervento agevolato.
L’Agenzia ha concluso che l’impresa che ha realizzato i lavori può cedere tutto il credito alla società che le ha fornito i materiali. Quest’ultima può sfruttare le rate residue solo in compensazione. La differenza tra valore del credito e costo di acquisto concorre alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è acquisito.